PREMESSA
Nel periodo compreso tra il 2002 e il 2010, alcuni istituti bancari offrivano ai loro clienti la possibilità di stipulare un contratto di mutuo, a tasso variabile indicizzato non all’Euribor ma ad altri indicatori.
Nella presente disamina affronteremo la casistica di una banca che collocava mutui indicizzati al tasso di cambio tra Euro e Franco Svizzero erogando, in teoria, il mutuo in Franchi Svizzeri, convertito in Euro.
La leva commerciale fornita al consumatore bancario risiedeva nella giustificazione che i tassi Libor fossero più bassi rispetto a quei contratti indicizzati all’Euribor.
Sebbene questa informazione fosse veritiera – è sufficiente osservare un qualunque grafico di Euribor e Libor per averne prova – si trascurò la circostanza che la questione fosse decisamente più complessa.
COSA PREVEDEVA IL CONTRATTO
Ogni mutuo ha alcuni aspetti ricorrenti, a prescindere dalla banca concedente: i tassi di interesse, corrispettivi e di mora, un piano di ammortamento alla francese, una rata, una penale per l’estinzione anticipata.
I mutui in franchi svizzeri convertiti in euro avevano, tra gli elementi fondamentali, anche un tasso di interesse iniziale “fisso”, un tasso di cambio euro/franco svizzero contrattuale, e un tasso di cambio storico.
Per questa tipologia di mutui, la presenza di questi elementi aveva effetto su due clausole, ovvero sugli interessi e sulla clausola di estinzione anticipata.
Per quanto riguarda gli interessi: il contratto prevedeva che la rata fosse costante, e gli interessi calcolati ad un determinato tasso iniziale; ogni sei mesi sarebbe stato effettuato un conguaglio sulla base del tasso di cambio euro/franco svizzero vigente al momento: in caso di cambio favorevole al cliente, ovvero nel caso in cui il Franco Svizzero si fosse apprezzato rispetto all’Euro, la differenza di interessi sarebbe stata favorevole al cliente e sarebbe confluita in un conto deposito fruttifero; in caso di cambio favorevole alla banca, ovvero in caso di apprezzamento dell’Euro rispetto al Franco, la differenza di interessi sarebbe stata favorevole alla banca, e sarebbe stata “scalata” dal conto deposito o, in caso di incapienza del conto, sarebbe stata addebitata alla prima rata successiva utile.
L’indicizzazione aveva inoltre effetto anche sulla clausola per l’estinzione anticipata: nel caso in cui un cliente avesse voluto chiedere una surroga o restituire anticipatamente il mutuo, la banca avrebbe proceduto ad una doppia trasformazione:
convertito il debito residuo da euro a franchi svizzeri al tasso stabilito contrattualmente
riconvertito nuovamente il mutuo da franchi svizzeri in euro, questa volta al rapporto di cambio effettivo al momento della richiesta.
In questo modo, il cliente avrebbe guadagnato in modo inverso rispetto a quanto avviene per gli interessi: ovvero, in caso di apprezzamento dell’euro rispetto al franco, il vantaggio sarebbe stato per il cliente mentre, in caso di apprezzamento del franco rispetto all’euro, il vantaggio sarebbe stato per la banca.
Il valore del doppio cambio, comunque, sarebbe stato algebricamente sommato al conto di deposito costituito semestralmente con i conguagli degli interessi corrispettivi.
Una precisazione…
Quando una moneta si apprezza sull’altra significa che con la prima si può comprare una quantità maggiore della seconda: se oggi un euro vale 1,50 franchi svizzeri, e domani vale 1,10 franchi svizzeri, vuol dire che il franco si è apprezzato sull’euro, dal momento che con un euro si possono avere meno franchi.
TORNANDO AL MUTUO
Cosa stiamo dicendo, fondamentalmente?
Come in tutti i rapporti di mutuo stipulati con un interesse a tasso variabile, il cliente “scommette” sull’eventualità che i tassi si abbassino, mentre la banca “scommette” sull’eventualità opposta, ovvero che i tassi si alzino.
In questo rapporto, però, veniva richiesta al cliente una sorta di “doppia scommessa”: entrambe le parti scommettevano per guadagnare da entrambi i risultati! Pensate che se il cliente guadagna da un aumento del valore del franco svizzero, perché si ritrova un conto deposito attivo per via dei conguagli favorevoli, qualora avesse voluto restituire anticipatamente il mutuo, salvo superare una certa data, avrebbe dovuto rimborsare una somma maggiore derivante dal doppio cambio.
Sembra una scelta intelligente comunque: se ci fosse la possibilità di lanciare una moneta e vincere sia nel caso in cui il risultato sia “testa” sia nel caso in cui il risultato sia “croce”, saremmo tutti pronti, almeno in teoria, a seguire questa scommessa.
MA LE COSE STANNO REALMENTE COSÌ?
Non proprio… o almeno, sono più complesse.
Le operazioni di questo tipo vengono chiamate di immunizzazione finanziaria: quando si sceglie su cosa investire (ad esempio comprando azioni, obbligazioni, forex), si tende anche a “coprirsi” (fare hedging) dal rischio di questo investimento comprando uno strumento opposto: spesso, questo strumento è un derivato (sì, quei derivati).
È esattamente quello che si è proposto al cliente, ovvero di scommettere su entrambi i risultati.
Cosa sto dicendo? Significa che la banca ha in realtà “fittiziamente venduto” due derivati al mutuatario.
La storia ci ha detto che a seguito della crisi economica del 2008 il franco svizzero si è progressivamente apprezzato rispetto all’euro, comportando un vantaggio in termini di interessi rispetto alla situazione iniziale e, di conseguenza, i conti di deposito fruttiferi erano in positivo… però, allo stesso tempo, tutti i clienti si sono trovati una (sgradevole) “sorpresa” nel momento in cui hanno richiesto una surroga o un’estinzione anticipata. Considerate che ad oggi il tasso di cambio euro/franco svizzero è poco maggiore di 1,00 (al 30/03 è pari a 1,06); pensate che il tasso di cambio contrattualmente stabilito tendeva ad essere intorno all’1,56!
Significa che se oggi aveste intenzione di estinguere il mutuo dovreste procedere ad un’operazione per voi molto sconveniente.
Facciamo un esempio con dei numeri:
- mutuo del 2006 di euro 150.000,00,
- tasso di cambio contrattualmente stabilito in 1,5 (con un euro si comprano 1,5 franchi svizzeri)
- capitale restituito con il piano di ammortamento, ad oggi, pari a euro 50.000,00
- debito residuo, quindi, pari ad euro 100.000,00
- tasso di cambio euro/franco svizzero ad oggi pari a 1,06 (con un euro si comprano 1,06 franchi
Cosa succederebbe se voleste estinguere il vostro attuale debito residuo di euro 100.000,00? Che la banca trasformerebbe il vostro debito in franchi svizzeri, ottenendo un valore di 150.000,00 franchi svizzeri (si moltiplica il valore di 100.000,00 per il tasso di cambio contrattuale), e poi lo trasformerebbe di nuovo in euro, e otterrebbe un valore di euro 141.509,43 (questa volta dividiamo il valore ottenuto in franchi svizzeri per il tasso di cambio di oggi, pari a 1,06).
Ricapitolando: debito residuo effettivo pari ad euro 100.000,00; debito residuo in seguito all’operazione di doppia conversione pari ad euro 141.509,43!
Cosa significa? Che il vostro debito residuo sarebbe pari quasi quanto a quello iniziale: certo, questo valore andrebbe depurato da quello contenuto nel conto deposito, ma non è detto che sia sufficiente a coprire gli effetti del doppio cambio.
PERCHE’ ALCUNI CLIENTI VOGLIO ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE O CHIEDERE UNA SURROGA DEL MUTUO?
La domanda è posta perché effettivamente un soggetto può essere indotto a pensare: sto guadagnando dato che il mio conto deposito sta aumentando, porto il piano di ammortamento fino alla fine, e la cifra nel conto deposito sarà mia, e non avrò subito gli effetti dell’estinzione anticipata.
Giusto? Considerate solamente che i tassi di interesse fissi per quegli anni erano intorno al 4%, mentre oggi sono intorno all’1%. Banalmente, con questo meccanismo del doppio cambio viene anche inibita la possibilità al mutuatario di sfruttare il miglioramento del mercato dei tassi!
INTERVENTI DELL’AGCOM
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento 27214 del 2018, ha definitivamente censurato i contratti con cui gli istituti bancari regolavano i mutui indicizzati al Libor e al Franco Svizzero, ritenendo le clausole degli interessi e dell’estinzione anticipata contrarie all’art. 35 comma 1 del codice del consumo.
Ciò significa che l’utente bancario ha uno strumento per chiedere la nullità, sia all’Arbitro Bancario Finanziario che al Tribunale di merito, delle suddette clausole.
EFFETTI DELLA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE SUL MUTUO.
Per la clausola riguardante l’estinzione anticipata, la nullità comporta che al momento della richiesta del cliente non venga effettuata la doppia conversione, e che il contraente debba restituire esclusivamente il debito residuo, pari alla differenza tra il capitale iniziale e la somma delle quote capitale contenute nelle rate progressivamente versate.
Per quanto riguarda la clausola degli interessi, la nullità determina l’annullamento del meccanismo di indicizzazione e il conguaglio dei valori nel conto deposito, con eventuale restituzione di quanto versato in favore della banca; ma può comportare anche la richiesta di calcolare il piano di ammortamento non più al tasso di interesse contrattuale, ma con l’applicazione di un tasso sostitutivo, così come previsto dall’art. 118 del TUB, ovvero il tasso minimo BOT vigente nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto o, se più favorevole, il tasso minimo vigente nei 12 mesi precedenti l’operazione.
L’applicazione del tasso sostitutivo minimo BOT in luogo del tasso contrattuale significa, normalmente, un tasso di gran lunga inferiore e quindi favorevole al cliente, con conseguente possibilità di richiedere alla banca la restituzione degli interessi versati.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA VERIFICA DEL MUTUO .
Con il contratto di mutuo iniziale, il documento di sintesi, il piano di ammortamento iniziale e una richiesta di calcolo per l’estinzione anticipata il più possibile recente, siamo in grado di verificare se esistono i presupposti per richiedere la nullità delle clausole relative agli interessi e all’estinzione anticipata, con relativa restituzione di parte degli interessi versati.
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