Cos’è la cessione del quinto dello stipendio
La cessione del quinto è una forma di prestito personale che consente ai lavoratori dipendenti e ai pensionati di ottenere una somma di denaro, rimborsabile attraverso una trattenuta mensile sulla busta paga o sulla pensione. Una delle caratteristiche principali di questa tipologia di prestito è che il rimborso avviene attraverso una cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
Estinzione anticipata della cessione del quinto
L’articolo 126-bis del TUB (Testo Unico Bancario) prevede la possibilità per il debitore di estinguere anticipatamente la cessione del quinto, ovvero di pagare in un’unica soluzione il debito residuo. Questa opzione consente al debitore di liberarsi del vincolo della cessione del quinto e di ottenere una maggiore flessibilità nella gestione del proprio budget.
Cessione del quinto, gli oneri recurring e up front.
Una delle tematiche che ha sempre diviso intermediari finanziari e utenti, e che ha generato contenzioso e pronunce di merito, in particolare da parte dell’arbitro bancario e finanziario (ABF), riguarda un aspetto fondamentale conseguente all’estinzione anticipato del finanziamento, ovvero la sorte di tutti quegli oneri addebitati al momento della stipula.
I primi, gli oneri recurring, sono quegli oneri posti a carico del cliente e che sono connessi con la durata del contratto; ne sono un esempio le spese d’incasso, le polizze vita, le polizze contro la perdita di impiego. Gli oneri recurring della cessione del quinto, se il finanziamento viene estinto anticipatamente, non hanno più ragione d’esistere e devono essere restituiti secondo il principio cd del pro-rata temporis;
I secondi, gli oneri upfront della cessione del quinto, sono rappresentati da quelle spese necessarie per iniziare le pratiche di finanziamento e che non sono connessi con la durata dello stesso, in quanto tali sarebbero a prescindere dalla stessa lunghezza, per cui non rimborsabili al momento dell’estinzione; sono considerabili tali le spese di istruttoria e le spese di gestione della pratica;
La restituzione degli oneri recurring e upfront nella cessione del quinto. La sentenza Lexitor
Il dibattito per anni ha riguardato la natura di alcuni oneri, quali le commissioni agli intermediari, che da un lato erano considerate recurring e dall’altra upfront: la classificazione della loro natura è stata l’oggetto del contendere e di vare pronunce, in particolare dell’Arbitro Bancario Finanziario.
A dare una sterzata significativa al contenzioso è arrivata una sentenza, la cd Sentenza Lexitor, ovvero la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha fornito una lettura dell’articolo 16 della Direttiva 2008/48, sostenendo che il consumatore, in caso di contratti di credito al consumo, ha diritto alla riduzione del costo totale in caso di estinzione anticipata, anche degli oneri upfront, sebbene non strettamente connessi con la durata del finanziamento. La corte stessa rilevava che “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”.
In seguito a tale Sentenza, il Governo italiano, con un emendamento, contenuto nell’art. 11-octies, comma 1, lett c) del decreto Sostegni-bis, accoglieva e recepiva il principio della Corte di Giustizia, ma ne limitava l’efficacia temporale, applicandola solo ai contratti stipulati in seguito al 25 luglio 2021, data in cui entrava in vigore la legge.
In seguito, il Tribunale di Torino, ha rimesso alla Corte Costituzionale Italiana la questione di incostituzionalità, ravvisando gli estremi nel sopra riportato art. 11.
La restituzione degli oneri recurring e up front nella cessione del quinto. La sentenza della Corte Costituzionale 263 del 22/12/2022.
La Corte Costituzionale, con sentenza 263 del 22 dicembre 2022, accoglieva la richiesta del Tribunale di Torino, dando una nuova spinta alla Sentenza Lexitor, ed estendendone l’applicabilità anche al periodo antecedente il 25 luglio del 2021, ritenendo che l’art. 11-octies stabilisse una illegittima limitazione temporale; esiste, quindi, il diritto del consumatore a vedersi ridotti tutti i costi del finanziamento, siano essi upfront o recurring.
In questo modo, dunque, la normativa italiana si è uniformata a quella europea.
Questa decisione ha, quindi, un impatto importante e fondamentale per tutti quei consumatori che hanno già estinto anticipatamente la propria cessione del quinto e che si sono visti applicare degli oneri di chiusura comprensivi anche degli upfront;
Come ottenere il rimborso degli oneri della cessione del quinto.
In caso di estinzione anticipata della cessione del quinto dello stipendio l’istituto bancario dovrebbe provvedere in autonomia al rimborso degli oneri non maturati.
Purtroppo molto spesso ciò non avviene con precisione e si rende necessario un intervento.
Per verificare la corretta restituzione degli oneri non maturati a seguito di estinzione anticipata della cessione del quinto bisogna avere una copia del contratto di finanziamento originario e il conteggio di estinzione.
Una volta verificata l’assenza o l’erroneo rimborso è necessario inviare una lettera di reclamo all’istituto di credito.
Nel caso in cui la banca neghi il rimborso richiesto è possibile procedere stragiudizialmente richiedendo una decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario o, in alternativa, attraverso una decisione del Tribunale.
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