Tipo di irregolarità Sanzione
Usura dei tassi corrispettivi Applicazione art. 1815 c.c., ovvero nullità della clausola degli interessi e gratuità del finanziamento 
Usura delle Commissioni di massimo scoperto, in caso di contratti di fido Come stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza a S.U. n. 16303 del 2018, le CMS fino al 2009 vanno confrontate con il tasso trimestralmente identificato dalla banca d’Italia aumentato della metà: la parte debordante il tasso soglia andrà a confluire nel calcolo del TEG trimestrale
Debordo delle competenze trimestrali rispetto al tasso soglia, per i rapporti di fido Azzeramento di tutti gli oneri previsti esclusivamente nel trimestre in cui il debordo si è verificato
Indeterminatezza dei criteri di calcolo degli interessi Applicazione dell’art. 118 TUB, ovvero applicazione del tasso sostitutivo minimo BOT vigente nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto o, se più favorevole, quello vigente nei 12 mesi precedenti la conclusione dell’operazione, per gli interessi debitori; per gli interessi creditori, applicazione del tasso massimo BOT (in caso di contratto di fido)
Per i prestiti effettuati a consumatori, si applica l’art. 125 bis TUB, che comporta l’applicazione del tasso sostitutivo minimo BOT vigente nei 12 mesi precedenti l’operazione.
Difformità, per i soli finanziamenti effettuati a consumatori, del TAEG effettivamente applicato rispetto a quello contrattualmente previsto Applicazione dell’art. 125 bis TUB, ovvero applicazione del tasso minimo BOT vigente nei 12 mesi precedenti l’operazione in luogo del tasso di interesse contrattualmente previsto
Indeterminatezza del criterio di calcolo delle commissioni Nullità della clausola e restituzione degli importi versati
Mancato invio della proposta della modifica unilaterale delle condizioni – rapporti di fido, per inserimento della commissione omnicomprensiva in luogo della CMS Nullità dell’applicazione della clausola e restituzione degli importi versati
Anatocismo – per i rapporti nati prima del 2000 La capitalizzazione degli interessi fino al II trimestre del 2000 non era consentita, di conseguenza la clausola è nulla e vanno restituiti tutti gli interessi anatocistici (ovvero, l’effetto che la capitalizzazione trimestrale degli interessi ha avuto). Per il periodo successivo al II trimestre del 2000, se la banca non ha convocato il cliente e fatto firmare l’aggiornamento delle condizioni con cui prevedeva la reciprocità della capitalizzazione trimestrale, anche per il periodo successivo dovrà restituire gli interessi anatocistici.
Anatocismo – per i rapporti nati dopo il II trimestre del 2000 La clausola di reciprocità, con cui viene prevista pari periodicità per la capitalizzazione degli interessi, debitori e creditori, deve essere approvata specificatamente, pena la nullità della stessa, con conseguente restituzione degli interessi anatocistici. Gli interessi creditori, inoltre, devono presentare contrattualmente TAN e TAE diversi, a pena di restituzione degli interessi anatocistici.
Mancanza della forma scritta per il contratto, o assenza del contratto Applicazione dell’art. 1284 c.c., ovvero applicazione del tasso sostitutivo legale in luogo degli interessi corrispettivi applicati.
Usura tassi di mora Al momento non c’è una corrente unica, di giurisprudenza o di dottrina, per cui in attesa di una sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le ipotesi di sanzioni possono essere: Gratuità del mutuo Applicazione del tasso sostitutivo legale sia agli interessi corrispettivi che agli interessi di mora Applicazione del tasso sostitutivo legale ai soli interessi di mora
Fideiussione conforme a schema ABI 2003 In caso siano presenti, una o tutte, le clausole di reviviscenza, di sopravvenienza e di rinuncia al termine decadenziale previsto dall’art. 1957 c.c., gli orientamenti giurisprudenziali sono al momento due: Nullità parziale della fideiussione, ridotta esclusivamente alle clausole sopra indicate Nullità totale della fideiussione.

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